Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Porto di armi da parte degli agenti di pubblica sicurezza - Circolare 5 febbraio 2026

Circolare Min. Interno 5 febbraio 2026

Si veda il precedente articolo sulla norma art, 28 DL 48/2025

OGGETTO: Articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 "'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, convertito in legge dall’art. Ij comma 1, della legge 9 giugno 2025, n. 80. Indicazioni applicative.

1.   Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale delia Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 131 dei 9 giugno 2025, è stata pubblicata la legge 9 giugno 2025, n. 80 - in vigore dal 10 giugno 2025 - con la quale è stato convertito il
decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante ""Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell‘usura e di ordinamento penitenziario”.
Con il presente atto di indirizzo si intende fornire le prime indicazioni applicative in ordine alle previsioni racchiuse nel relativo articolo 28, alla luce dell’avvenuto consolidamento del provvedimento normativo, operato - senza modificazione alcuna - dalla menzionata legge di conversione.
Il citato articolo 28 dispone una rilevante innovazione in tema di porto d’armi senza licenza a favore degli agenti di pubblica sicurezza.
Ai sensi del comma 1 della disposizione in questione, infatti, gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al R.D. n. 690 del 1907, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS, di cui al R.D. n. 773 del 1931, quando non sono in servizio.
Il successivo comma 2 prevede, invece, l’adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 48/2025, di un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con cui devono essere apportate all’art. 73 del R.D. n. 635 del 1940, Regolamento di esecuzione del TULPS, le modifiche necessarie al fine di adeguarne le norme alla previsione di nuovo conio dell’art. 28 sul porto d’armi senza licenza.
2.  Applicabilità ed efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell 'articolo 28
Una prima questione interpretativa della norma in esame è emersa in relazione all' efficacia immediata o posticipata della disposizione in commento, alla luce della previsione del regolamento di cui al comma 2 della stessa norma, con il quale devono essere introdotte le necessarie modifiche di coordinamento all’art. 73 del Regolamento di esecuzione del TULPS.
Sul tema dell'efficacia del primo comma dell’art. 28 si sono confrontate diverse opzioni interpretative: alcune militano per la completa applicabilità delia norma, ritenendo il regolamento volto ad un mero adeguamento e coordinamento normativo tra la fonte primaria e quella secondaria, che attualmente risultano disallineate (l’art. 28 del D.L. n. “48” consente agli agenti di p.s. il porto delle armi di cui all’art. 42 TULPS quando non sono in servizio, 1 art. 73 RE TULPS solo di quelle in dotazione); altre propendono per la posposizione dell’operatività della disposizione di legge all’emanazione dell’atto secondario, che potrebbe definirne in modo puntuale e uniforme le modalità attuative e specificarne la portata, entro i limiti consentiti dal parametro legislativo.
Tra questi orientamenti, si collocano anche tesi intermedie secondo le quali il comma 1 sarebbe immediatamente operativo, ferme restando le modificazioni, anche di natura integrativa, apportabili con il regolamento di cui al comma 2.
In questa sede, nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, si ritiene di poter riconoscere, alia luce di alcuni indicatori di carattere sia formale che funzionale, l’immediata applicabilità del comma 1 dell’art. 28 in questione, con le precisazioni che si esporranno nel prosieguo in merito all’efficacia della predetta disposizione.
3. Ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 28 del D.L. n. 48/2025
Come anticipato, l’art. 28 del D.L. n. 48/2025, al fine di perimetrare la platea dei destinatari ai quali viene data facoltà di portare fuori dal servizio un’arma anche diversa da quella assegnata in dotazione, opera un espresso rinvio agli artt. 17 e 18 del RD n 690 del 1907.
Tali articoli stabiliscono, rispettivamente, che sono agenti di p.s. in servizio permanente i "carabinieri reali" e le "guardie di città" (cosi l’art. 17), e che sono pure agenti di p.s. le "guardie di finanza forestali", le "guardie carcerarie", nonché le guardie "campestri", daziarie , boschive ed altre dei Comuni", costituite in forza di regolamenti, e riconosciute dal Prefetto (così l'art. 18).
Le medesime disposizioni sono richiamate dall’art. 73, secondo comma, del Regolamento di esecuzione del TULPS in materia di porto d’armi senza licenza.
Al riguardo, se non appare dubitabile che nel perimetro dell’art. 28 sopra citato rientrano gli agenti di p.s. delle Forze di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121 del 1981, risulta parimenti evidente come il solo formante letterale dei citati artt. 17 e 18 del Testo
unico del 1907 non sia sufficiente per determinare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 28 sopra citato.
I riferimenti “storici” contenuti negli artt. 17 e 18 sopra citati, quindi, devono essere aggiornati e ricondotti “a sistema” alla luce dei mutamenti istituzionali sopravvenuti e dell'assetto ordinamentale vigente, nonché della natura “eccezionale” del porto d’armi - per di più senza licenza - e delle delicate implicazioni della relativa disciplina, della ratio del ripetuto art. 28 e delle finalità del provvedimento in cui Io stesso articolo è inserito.
Ciò, naturalmente, nel rispetto del canone di interpretazione letterale, che postula una soluzione coerente - in primis - con il testo legislativo.
Dal punto di vista finalistico, la ratio esplicita dell’art. 28 appare quella di rafforzare l’autotutela degli agenti di p.s., in coerenza con il quarto comma dell’art. 73 del Regolamento del TULPS, che limita il porto d’armi senza licenza ai soli fini della difesa personale.
In questa prospettiva, la necessità per gli agenti di p.s. di “dimostrare il bisogno” di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati, richiesta dall’ait. 42 del TULPS, viene superata dalla presunzione legale dell’“esigenza di autotutela”, posta dall’art. 28 del D.L. n. 48/2025.
Tale esigenza si pone dunque alia base della previsione di un’ulteriore concessione alla facoltà di “andare armati”, che nel nostro ordinamento, come noto, rappresenta un’eccezione, ispirata al principio di precauzione e, per il personale di polizia, al dovere costituzionale di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Questa linea interpretativa conduce a ritenere che il porto fuori servizio di un’arma diversa da quella d’ordinanza è stato concepito dal Legislatore in termini sia di ampliamento della “copertura” degli agenti di p.s., in chiave di autotutela, che di rafforzamento della loro “capacità operativa”.
Alla stregua di tale ricostruzione, si è dell’avviso che il campo di applicazione del ripetuto art. 28 del D.L. n. 48/2025 comprenda, oltre che gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia, anche gli agenti di p.s. dei Corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal Prefetto e dotati dell’arma d’ordinanza ai sensi della normativa vigente (v. in particolare, l’art. 5 della legge-quadro n. 65/1986 e il D.M. n. 145 del 1987).
Una soluzione, questa, che oltre ad apparire coerente con la lettera e la ratio del ripetuto art. 28 e del provvedimento in cui è incorporato, nonché con la logica del “sistema di sicurezza integrata”, si porrebbe pure in linea con le più recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale sul concetto di “sicurezza”, in cui sono ritenuti coesistere, un “nucleo duro”, quello della “sicurezza primaria”, e delle “orbite”, quelle della “sicurezza secondaria”, che includono azioni regolative o amministrative volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei territori, nell’ambito di competenze assegnate in via esclusiva, concorrente o residuale, tra cui figura anche la polizia locale.
A quest’ultimo riguardo, si osserva che la qualità di agente di pubblica sicurezza del personale di polizia locale, le relative funzioni (compresa quella ausiliaria di p.s.) e il porto dell’arma - anche fuori servizio - assegnata in dotazione sono ancorati, per espresso dettato normativo e consolidato indirizzo giurisprudenziale', al territorio dell’Ente di appartenenza, salvi i casi di missioni, operazioni o servizi “esterni” svolti armati a termini di legge e di regolamento.
La disposizione di cui all’art. 28, sotto questo profilo, non sembra assumere valenza innovativa sul piano dell’ambito di operatività, delle attribuzioni e delle qualifiche degli agenti di p.s., limitandosi a consentire fuori dal servizio il porto senza licenza di un’arma ex art. 42 del TULPS, diversa da quella in dotazione, per ritenuti vantaggi sul piano della difesa personale ed, eventualmente, anche su quello della tutela della collettività.
Ne discende, pertanto, che anche il porto fuori servizio dell’arma comune, ai sensi della novella di cui al ripetuto art. 28, sarà consentito nell’ambito territoriale di inerenza, ovvero anche al di fuori di tale ambito nelle ipotesi in cui ciò sia autorizzato.
Su questo punto, nondimeno, devono tenersi in particolare considerazione le possibili linee evolutive dell’ordinamento e delle funzioni della polizia locale, la cui complessiva riforma è oggetto di un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023, attualmente all’esame della 1® Commissione-Affari costituzionali della Camera dei Deputati in sede referente (Atto Camera 1716).
Individuata la platea dei soggetti ai quali si applica il nuovo regime in materia di porto d’armi senza licenza, si procede a fornire alcune indicazioni applicative.
4. Acquisto, detenzione, porto e cessione delle armi di cui all'art. 42 TULPS - Chiarimenti
Per effetto della norma di cui all’art. 28 del D.L. n. 48/2025, gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia e delle Polizie locali, quando non sono in servizio, possono portare senza licenza - per difesa personale a mente del quarto comma dell’art. 73 del Regolamento del TULPS - le armi previste dall’art. 42 TULPS, nonché acquistarle senza bisogno di particolari titoli autorizzativi.
A quest’ultimo fine, sarà necessaria l’esibizione della tessera personale rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi.
' Oltre al citato art. 5 della 1. n. 65/1986, anche il codice di procedura penale, all’art. 57, comma 2, lett. è), annovera tra gli agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, “le guardie delle province e dei comuni" (ossia il personale di polizia locale), quando sono in servizio.
La giurisprudenza ha costantemente mantenuto fermo il rapporto tra ambito territoriale ed esercizio delle funzioni di p.g. e di p.s. del personale della polizia locale, con annessa facoltà di portare le armi in dotazione.
Si vedano ex multis l’ordinanza e la sentenza della Cass. civ. nn. 2748/2019 e 31388/2019, nonché Cass pen nn 31930/2022 e 35099/2015.
 Non sembra interrotto, dunque, il nesso tra l’Ente locale e il dipendente personale di polizia, tra il territorio e ! esercizio delle funzioni, fatti salvi i casi eccezionali o particolari in cui siano ammesse o autorizzate proiezioni operative fuori dal territorio comunale, con un effetto di trascinamento delle esigenze di sicurezza degli operatori, da cui discende in via temporanea la possibilità di andare armati (pure fuori servizio) oltre i confini dell’Ente di appartenenza.
In proposito, considerato che la predetta tessera personale, con particolare riferimento al personale della polizia locale, potrebbe non contenere le informazioni attestanti il possesso della qualità di agente di p.s. e l’avvenuta dotazione dell’arma d’ordinanza, all’atto dell’acquisto dell’arma comune sarà necessario che l’interessato dimostri, mediante idonea documentazione rilasciata dall’Ente di appartenen2a, di essere nelle condizioni di cui sopra.
L’operatore commerciale, dal canto suo, nell’annotare l’operazione della vendita dell’arma sul registro di cui all’art. 35 TULPS, indicherà gli estremi della tessera esibita dall’agente di p.s., nonché, per l’appartenente alla polizia locale, dell’ulteriore documentazione prodotta.
Al riguardo, in considerazione della portata delia novella normativa in commento, si evidenzia la necessità che i singoli Enti locali procedano a rivalutare ed eventualmente aggiornare, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, i requisiti richiesti ai fini della dotazione dell’arma d’ordinanza al personale dei rispettivi Corpi e servizi di polizia locale.
Tanto rappresentato, ulteriori considerazioni sono a farsi sulla detenzione delle armi acquisite ai sensi del più volte citato art. 28.
Questo profilo, non essendo contemplato dalla norma dianzi citata, deve essere approfondito facendo riferimento alle pertinenti norme di pubblica sicurezza (v. in particolare, l’art. 38 del TULPS, gli artt. 57 e 58 del Regolamento di esecuzione del TULPS e l’art. 10 della legge n. 110 del 1975).
Al riguardo, premesso che, oltre al ricordato regolamento previsto dal comma 2 dello stesso articolo, non possono escludersi ulteriori interventi del Legislatore volti a incidere sulla tematica in discorso e su altri aspetti collegati, si rassegnano talune considerazioni che inducono a ritenere che le armi “portabili” dagli agenti di p.s. ai sensi dell’art. 28, diverse da quelle d’ordinanza, debbano essere soggette a forme di comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza.
L’Autorità di p.s., infatti, deve essere nelle condizioni di avere immediata conoscenza delle persone che detengono armi e dei luoghi in cui le stesse sono detenute, anche ai fini di procedere, in ogni momento, ad eventuali controlli, nell’ambito dei compiti attribuiti per la conservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Per altro verso, appare quanto mai opportuno - anche considerata la potenziale ampiezza della platea di soggetti che potrebbero avvalersi della facoltà ammessa dall’art. 28, come pure la numerosità ed eterogeneità delle Amministrazioni, statali e locali, interessate - assicurare la tracciabilità di tali armi in circolazione, in consonanza con il diritto euro-unitario recepito dalla normativa interna e in coerenza con le stesse finalità di sicurezza che pure ispirano il menzionato D.L. n. 48/2025.
In merito ai profili procedurali, si ritiene che la comunicazione delia materiale disponibilità di un’arma ai sensi dell’art. 28 del D.L. n. 48/2025 vada effettuata secondo le modalità di cui all’art. 38 TULPS, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Merita aggiungere, in argomento, che resta ferma la disciplina sul numero di armi comuni - tre - di cui è consentita la detenzione.
Parimenti, rimangono cogenti il divieto, posto dall'art. 35, comma 5, del TULPS, di vendere o in qualsiasi altro modo cedere le armi in discorso a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore, e gli obblighi di comunicazione in caso di cessione tra privati delle stesse armi, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 1274 del 1956, 35 del TULPS e 58 del relativo Regolamento.
Infine, nei casi di destituzione, di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio degli agenti di pubblica sicurezza individuati dalTart. 28, di perdita - per il personale della polizia locale - della relativa qualità di p.s. ai sensi dell’art. 5 della legge-quadro del 1986, o comunque di provvedimenti ablativi dell’arma di ordinanza dei predetti agenti, si ritiene che tali vicende siano suscettibili di avere ripercussioni, oltre che sul porto dell’arma in dotazione, anche su quello fuori servizio dell’arma “privata” di cui all’art. 42 TULPS, venendo in tali ipotesi a interrompersi, a sospendersi ovvero a rimodularsi in senso restrittivo il sinallagma tra l'Amministrazione e il dipendente agente di p.s., con la possibilità che non trovi più giustificazione la prevista franchigia per il porto d’armi senza licenza fuori servizio.
Tali evenienze, pertanto, saranno valutate dalle Autorità competenti - opportunamente informate al riguardo - ai fini dell’adozione dei provvedimenti in materia di armi previsti dalla normativa vigente, tra i quali, in particolare, quello di cui aU’art. 39 TULPS.
5. Conclusioni
Al fine di garantire la massima diffusione delle indicazioni applicative qui formulate, si pregano i Sigg. Prefetti di voler partecipare, nelle forme ritenute più opportune, i contenuti della presente circolare agli Enti locali, nonché alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS. LL ai fini della corretta interpretazione ed applicazione della novella normativa qui illustrata.

NOTA E SINTESI
È impressionante la capacità dei burocrati di complicare le cose semplici, sfondando con poderose argomentazioni porte aperte. motivando banalità come se fossero cosa astruse che solo loro riescono a comprendere; il tutto con un linguaggio astruso che solo essi sanno gestire. Pare che al Ministero pensino che le "Autorità in indirizzo" siano branco di ignoranti  da schiacciare sotto il peso del sapere giuridico e linguistico del ministero!
Se questa circolare venisse passata in un programma di  AI per  rendere chiaro il testo, resterebbe solo una pagina e mezza (vedi sotto)!
Sono certo che questi burocrati quando vogliono far sesso con la moglie non dicono "cara, trombi?" ma dicono: "Cara, premesso che nel quadro dei nostri rapporti  regolati dal codice civile e connessi obblighi coniugali e doveri di fattiva collaborazione e tenuto conto dell’avvenuto consolidamento del regime normativo, fatta salva l'ipotesi che la situazione sanitaria relativa ai tuoi organi superiori e inferiori non sia di ostacolo all'esercizio delle tue funzioni e che tu non abbia già altrimenti sistemato le tue esigenze fisiologiche mediante il contributo fattuale di organi estranei al nucleo familiare, sottopongo al tuo parere (vedi Cass. 01.06.1902 n.55469) se sia possibile, in queste circostanze di tempo e di luogo, nella platea del nostro comune scopo  goditivo, di costituire un sinallagma tra i nostri due organi genitali fornendo eventuali indicazioni applicative che sarà mia cura valutare con riferimento al perimetro in cui predetta attività verrà svolta?" E la moglie ovviamente gli dice che le è venuto il mal di testa fin dalle prime parole  e dove può mettersi il summenzionato organo!

L'intelligenza artificiale (copiando dalla NI, Natural Intelligence) avrebbe scritto:
- L'art. 28 del  D. Legge 11 aprile 2025 , n. 48 ha pieno valore giuridico fin dalla entrata in vigore perché l'efficacia di una legge non può essere posta nel nulla da ipotetici futuri regolamenti che il Ministero non ha né la capacità né la voglia di scrivere.
- Ai fini della legge in esame Agenti di P.S. sono tutto coloro che sono in possesso del tesserino di agente di PS. Gli ufficiali di PS sono regolati dall'art. 73 REG. TULPS.
- Il tesserino diventa ovviamente titolo valido per l'acquisto di armi, come già detto nella circolare 22 gennaio 1957.
- Le armi private vanno ovviamente denunziate dal detentore agente di PS e si applicano alla detenzione tutte le norme che devono osservare i privati cittadini.
-  Si ricorda che alcuni regolamenti o di corpo(vedi ad es. art. 77, L. 1 aprile 1981, n. 121) fanno espresso divieto, penalmente o disciplinarmente sanzionato, di portare in servizio armi proprie diverse da quelle in dotazione, anche a chi sia munito di licenza di porto d’armi. Chi appartiene a questi corpi perciò non può portare in servizio una pistola privata.
- Allo stato attuale della legislazione non è consentito affermare che lo stesso divieto valga in via generale per tutti gli agenti di PS.
- È cosa ovvia che l'autorizzazione agli agenti di PS ad andare armati "ai fini della difesa personale" implica la necessità di portare l'arma anche al di fuori della sede di servizio. Il sostenere il contrario è pura stupidità burocratica. È del resto cosa ovvia che la norma è stata voluta per aumentare il numero di persone che possono intervenire a difesa dei cittadini e dello Stato in caso di pericolo per la sicurezza pubblica e pensare il contrario vuol dire che al Ministero vi sono persone che remano contro … il loro Ministro! Ma purtroppo è cosa risaputa che al Ministero si è sempre considerata la sicurezza pubblica "cosa nostra" non delegabile ad altri; guai dare armi ed autonomia a chi non fa parte delle forze di polizia.
- Allo stato attuale della legislazione si deve ritenere che il porto di armi in riunioni pubbliche sia vietato anche all'agente di PS; egli può portare solo armi di servizio ,salvo diversa regola nel regolamento di corpo).
- È cosa ovvia che se  un agente di PS viene considerato non dare sufficiente affidabilità nell'uso delle armi, i superiori dovranno attivarsi per il ritiro delle armi in suo possesso e del tesserino. Le autorità in indirizzo non hanno  di certo bisogno che gli si ricordi una cosa a cui si perviene con il normale buonsenso e la normale diligenza.

7 febbraio 2026


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